La Riforma Cartabia è un insieme organico di interventi legislativi volti a riformare il sistema giudiziario italiano, con particolare attenzione alla giustizia civile, penale e alla giustizia minorile. Prende il nome da Marta Cartabia, ministra della Giustizia nel governo Draghi (2021-2022), e si basa su principi di efficienza, semplificazione e riduzione dei tempi della giustizia, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Nell’ambito del diritto processuale civile le modifiche si propongono di ridurre i tempi della giustizia civile tramite procedure più snelle, introducendo un rito unico per la famiglia al fine di semplificare i procedimenti relativi a separazioni, divorzi e tutela dei minori, e rafforzando i metodi alternativi di risoluzione delle controversie (mediazione, negoziazione assistita).
Per quanto ci interessa con questo approfondimento, la Riforma Cartabia ha introdotto una significativa semplificazione nelle procedure di recupero dell’assegno di mantenimento in caso di separazione. In particolare, l’art. 473-bis.37 c.p.c. ( https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls? urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443 ) ha abolito l’obbligo di presentare un ricorso giudiziario per ottenere il pagamento diretto da parte di un terzo (come il datore di lavoro) nel caso di inadempimento del coniuge obbligato.
Questa previsione colma una disparità di trattamento tra separazione e divorzio, poiché una procedura analoga era già contemplata dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 898/1970 (Legge sul Divorzio): puoi consultare la norma in questa pagina https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898 . Pertanto, ora anche in fase di separazione il coniuge beneficiario può avvalersi di questa misura senza dover attendere ulteriori provvedimenti giudiziari.
La nuova disciplina consente al coniuge creditore di ottenere il versamento dell’assegno di mantenimento direttamente dal datore di lavoro dell’obbligato, senza dover necessariamente rivolgersi nuovamente al Tribunale. Questo meccanismo si applica sia agli assegni dovuti per il coniuge, sia a quelli destinati ai figli, garantendo rapidamente una maggiore tutela economica in caso di inadempimento.
La novità della norma consiste infatti nella previsione, nel caso in cui il coniuge obbligato non provveda spontaneamente al pagamento, questa procedura semplificata: la parte beneficiaria dell’assegno deve inviare al coniuge inadempiente una diffida formale . Se entro 30 giorni dalla ricezione della diffida il pagamento non viene effettuato, il creditore può rivolgersi direttamente al datore di lavoro o ad altri soggetti tenuti a corrispondere periodicamente somme all’obbligato (ad esempio, enti previdenziali o amministrazioni pubbliche), chiedendo il pagamento dell’assegno.
La richiesta deve essere notificata contestualmente sia al coniuge obbligato sia al terzo debitore (datore di lavoro o altro soggetto), specificando l’importo da versare, compresi eventuali adeguamenti ISTAT.
A seguito della notifica dell’istanza, il datore di lavoro è tenuto a trattenere l’importo dell’assegno dalla retribuzione del coniuge obbligato e a versarlo direttamente al creditore.
Se il datore di lavoro non ottempera all’obbligo di trattenuta e versamento, diventa direttamente responsabile del pagamento nei confronti del coniuge beneficiario. In tal caso, il coniuge creditore può agire esecutivamente contro il datore di lavoro, utilizzando il medesimo titolo che ha sancito l’assegno di mantenimento. Inoltre, le eventuali spese legali necessarie per l’azione esecutiva saranno a carico del datore di lavoro inadempiente.
Il datore di lavoro non può sottrarsi all’obbligo di pagamento nemmeno nel caso in cui abbia stipulato accordi con l’obbligato. Tuttavia, se il reddito dell’obbligato è già soggetto a pignoramenti, sarà necessario l’intervento del giudice dell’esecuzione per determinare la ripartizione delle somme tra i diversi creditori. In ogni caso, gli assegni di mantenimento godono di un privilegio alimentare, che conferisce loro priorità rispetto ad altri crediti.
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