MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, E TUTELA PER LE VITTIME DEL REATO

L’articolo 572 del codice penale punisce chiunque, al di fuori delle situazioni descritte dall’articolo 571 c.p., maltratti una persona appartenente al nucleo familiare, un convivente o una persona che, per ragioni educative, di istruzione, cura, vigilanza, custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte, si trovi sotto la sua autorità o affidata alla sua tutela. Nel contesto del sistema giuridico italiano, tuttavia, non è presente una fattispecie specifica di reato denominata “violenza domestica” che corrisponda alle definizioni previste dalla normativa sovranazionale. Questo reato, infatti, viene generalmente classificato come un reato “abituale” a condotta plurima, poiché richiede una reiterazione nel tempo di comportamenti omogenei e lesivi per essere considerato consumato.

Nel mese di ottobre 2012, il legislatore italiano è intervenuto sull’articolo 572 c.p., apportando alcune modifiche significative. L’intento di tali modifiche era quello di inasprire la sanzione per alcune condotte che, alla luce dei fatti di cronaca, suscitano un forte allarme sociale, soprattutto a causa del contesto familiare o domestico in cui si verificano e della condizione di vulnerabilità in cui si trovano le vittime. Le modifiche sono state introdotte con la legge 1° ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote, 2007). Tra le principali modifiche apportate vi sono:

  1. La rubrica dell’articolo 572 è stata cambiata da “Maltrattamenti in famiglia e verso i fanciulli” a “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”.
  2. Sono stati inclusi i conviventi tra i soggetti passivi del reato.
  3. Sono state inasprite le pene previste per il reato.

Successivamente, l’articolo 572 è stato nuovamente modificato dalla legge n. 69 del 2019, che ha introdotto:

  • Un aumento della pena, portando la reclusione da un minimo di due a tre anni e da un massimo di sei a sette anni.
  • Un’aggravante speciale, che prevede un aumento della pena fino alla metà nei casi in cui il reato sia commesso:
    • In presenza o a danno di un minore;
    • Contro una donna in stato di gravidanza;
    • Contro una persona con disabilità, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 104/1992;
    • Utilizzando armi.
  • La previsione che i minori di diciotto anni che assistano ai maltrattamenti siano considerati vittime dirette del reato.
anche minori di diciotto anni che assistano ai maltrattamenti sono considerati vittime dirette del reato.

Successivamente, la legge 24 novembre 2023, n. 168, denominata “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, pur non modificando direttamente il testo dell’articolo 572, ha comunque influenzato la sua applicazione. Questa legge ha introdotto misure volte a rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, migliorando gli strumenti per la valutazione del rischio di recidiva, mortalità e reiterazione del comportamento violento.

Tra le novità principali vi sono:

  1. L’applicazione della vigilanza dinamica, come previsto dall’articolo 3.1 del decreto legge n. 93/2013, convertito con modifiche nella legge n. 119/2013. Questo meccanismo consente all’autorità di polizia, in caso di denuncia o querela per violenza domestica, di segnalare il pericolo di reiterazione al prefetto, che può disporre misure di tutela soggette a revisione trimestrale.
  2. L’arresto in flagranza differita (art. 282-bis c.p.p.), che permette l’arresto entro 48 ore dal fatto se esistono prove inequivocabili, come documentazione video o informatica, che identifichino l’autore del reato.
  3. La possibilità per il pubblico ministero di ordinare l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima (articolo 384-bis c.p.p.), per i casi di violenza domestica e altri reati connessi.
  4. L’introduzione dell’articolo 362-bis c.p.p., che prevede misure urgenti di protezione per le vittime, tra cui l’applicazione di misure cautelari dopo una valutazione dei rischi effettuata dal pubblico ministero.
la vittima dei maltrattamenti deve superare la paura di parlare: il silenzio non aiuta!

Venendo a definire la condotta concretamente sanzionabile, la giurisprudenza ha inquadrato il reato di maltrattamenti nell’abito di un insieme di comportamenti reiterati che, nel loro complesso, offendono la dignità, l’identità e l’autonomia della vittima attraverso violenze fisiche, psicologiche o morali. Non è necessaria una sistematicità assoluta degli atti, ma è sufficiente che questi siano ripetuti e accomunati da un dolo unitario. Il dolo richiesto è generico, ovvero consiste nella consapevolezza e volontà di imporre sofferenze fisiche o morali in modo continuativo. È quindi indispensabile che le azioni lesive siano guidate da un’intenzione comune di opprimere la vittima.

 

Tra le forme di violenza riconosciute, la violenza economica è una delle meno note, ma si presenta frequentemente. Consiste nel privare la vittima dell’autonomia finanziaria, attraverso azioni come il divieto di lavorare, il controllo dei conti correnti o l’imposizione di obblighi economici. Questo tipo di violenza è riconosciuto come una forma autonoma di violenza di genere dalla Convenzione di Istanbul, ed è equiparato alla violenza fisica, sessuale e psicologica.

il maltrattamento si concretizza anche con la violenza economica

Le modifiche sostanziali e  procedurali, dunque, hanno rafforzato gli strumenti per prevenire la reiterazione dei reati e proteggere efficacemente le persone offese. Sotto questo profilo, inoltre, le vittime dei reati previsti dall’articolo 572 c.p. hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato, senza limiti di reddito, come previsto dall’articolo 76 del DPR n. 115/2002: ne parliamo anche qui: https://www.studioavvocatofadda.it/gratuito-patrocinio/

Per contattare lo studio, compila senza impegno il modulo a conclusione di questa pagina:  https://www.studioavvocatofadda.it/lo-studio/

Related Posts

Articoli Recenti

Riforma Cartabia: pagamento diretto dell’assegno di mantenimento nella separazione
Febbraio 28, 2025
SUPERBONUS… ANCORA PROBLEMI ALL’ORIZZONTE
Febbraio 12, 2025
Celebrando l’8 marzo: Riflessioni sui Diritti delle Donne nella Costituzione Italiana
Marzo 7, 2024